LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25-11-2002
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 163
del 26 novembre 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

Allegato 1:
Allegato  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Titolo V
Contributo di costruzione

ARTICOLO 30

 

Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non è  dovuto:
a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel 
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle 
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi 
dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorchè  in 
quiescenza;
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 
dell'art. 8;
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in 
misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di 
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente 
competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità  sociale 
(ONLUS), nonchè  per le opere di urbanizzazione, eseguite 
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di 
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità ;
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni 
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al 
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle 
norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui 
agli artt. 28 e 29, può  prevedere l'applicazione di riduzioni del 
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in 
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato 
nonchè  per la realizzazione di opere edilizie di qualità , sotto 
l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione 
delle emissioni nocive e della previsione di impianti di 
separazione delle acque reflue, in particolare per quelle 
collocate in aree ecologicamente attrezzate.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad 
edifici esistenti, il contributo di costruzione è  ridotto alla sola 
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del 
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio 
attività  si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, 
ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati 
ai sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della 
prima abitazione è  pari a quello stabilito per l'edilizia in 
locazione fruente di contributi pubblici, purchè  sussistano i 
requisiti previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà  dello 
Stato il contributo di costruzione è  commisurato all'incidenza 
delle opere di urbanizzazione.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 153 del 1975 Articolo 12

 

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