LEGGE REGIONALE N. 31 DEL
25-11-2002
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO |
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Titolo V
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Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorchè in
quiescenza;
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k), comma 1
dell'art. 8;
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in
misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità ;
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui
agli artt. 28 e 29, può prevedere l'applicazione di riduzioni del
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato
nonchè per la realizzazione di opere edilizie di qualità , sotto
l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione
delle emissioni nocive e della previsione di impianti di
separazione delle acque reflue, in particolare per quelle
collocate in aree ecologicamente attrezzate.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad
edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attività si impegni, attraverso una convenzione con il Comune,
ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati
ai sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della
prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in
locazione fruente di contributi pubblici, purchè sussistano i
requisiti previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello
Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza
delle opere di urbanizzazione.
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